Chi di noi non ha postato almeno una volta una foto di gruppo su Facebook, probabilmente senza chiedere preventivamente il permesso a tutti i soggetti rappresentati?
Nella giungla del web è facile trovare chi si fa prendere dall’entusiasmo (o da una punta di vanità) e pubblica delle foto o dei filmati che non solo ritraggono la sua immagine ma anche quella di altre persone, totalmente ignare di finire sotto gli occhi di migliaia di internauti. Può succedere quando si visita una città, in una festa in discoteca, in spiaggia, ecc. Luoghi dove, magari, qualcuno «non doveva trovarsi» ma la cui faccia finisce, inequivocabilmente, legata a quel posto per colpa di una foto caricata da un altro su Facebook.
Bene, sappiate che ognuno di noi, in una simile occasione, ha commesso reato. Infatti, chi pubblica sui social foto di terzi, senza averne ricevuto l’autorizzazione, compie un reato punibile anche con il carcere, in quanto costituisce una condotta che, a volte, può essere in contrasto con la legge che regola la pubblicazione di immagini altrui (fu approvata quando Internet era pura fantascienza, ma è ancora in vigore) e con quella più recente che tutela la privacy delle persone.
Condividere contenuti, come fotografie e video, via Facebook è una delle cose che si fa più spesso, ma che spesso avviene per lo più senza l’autorizzazione del titolare dei diritti.
Pensiamo al tipico caso delle vacanze. Io posso farmi un selfie in spiaggia anche se dietro me si vedono altre persone. In teoria, però, posso pubblicare quella foto su Facebook senza consenso solo a certe condizioni. Immaginate che si tratti di una coppia clandestina: cosa dirà alla moglie che trova, in quella foto su Internet, il marito che doveva assistere ad un convegno anziché trovarsi a Portofino con l’amante?
Ecco perché la legge pone alcuni “paletti”
La pubblicazione di una foto che ritrae una persona non famosa (cioè che non sia un attore, una showgirl, un cantante, un politico in un luogo pubblico) richiede l’autorizzazione del diretto interessato. A meno che la pubblicazione sia per uso giornalistico, nella foto non ci siano dei minori e non fornisca informazioni che possano ledere il trattamento dei dati sensibili di quella persona (stato di salute, credo religioso, orientamento politico, ecc).
Ad esempio: non sarebbe possibile pubblicare su Facebook una foto che ritrae una persona non famosa mentre prega in chiesa o in una moschea, mentre partecipa con evidente entusiasmo al comizio di questo o di quell’altro politico, mentre si trova nella corsia di un ospedale con una flebo attaccata al braccio, ecc.
Servirebbe l’autorizzazione di quel soggetto anche per pubblicare una foto su Facebook a fini promozionali, pubblicitari o di merchandising. Ad esempio, se voglio postare sulla pagina Facebook del mio negozio da parrucchiere un’immagine che ritrae una ragazza che si è appena fatta i capelli da me, ho bisogno del suo consenso.
Dunque, chi pubblica sul proprio o sull’altrui profilo Facebook la foto di un soggetto senza averne prima l’autorizzazione commette un reato. La legge sulla privacy, infatti, punisce con la reclusione fino a tre anni chi esegue un illecito trattamento di dati personali tramite internet.
Inoltre, se la pubblicazione illecita dell’immagine o del video offende la reputazione di chi vi è ritratto, si potrebbe rispondere anche del reato di diffamazione con la reclusione da 6 mesi a 3 anni o della multa non inferiore a 516 euro.
Se poi le immagini hanno natura “intima”, si commetterebbe il reato più grave di stalking. Così si è pronunciata di recente la Cassazione.
Non serve che la pubblicazione arrechi danno alla vittima rappresentata, poiché basta che provochi semplicemente fastidio o turbamento, per la configurazione del reato.
Questo si applica a tutti i casi di diffusione non autorizzata di fotografie o video a mezzo WhatsApp, Snapchat, Facebook o Youtube ecc. I social sono terreno fertile per questo tipo di reati, complice anche l’assenza di cultura giuridica a riguardo.
QUALI FOTO NON POSSO PUBBLICARE SU FACEBOOK?
Ecco solo alcuni esempi di foto che non posso pubblicare su Facebook:
- un’immagine in cui una persona non famosa sia riconoscibile e visibile da un pubblico indistinto e non controllabile senza l’autorizzazione del soggetto interessato: è violazione della privacy;
- un’immagine che mostra il volto di un minore, visibile da un pubblico indistinto e non controllabile, senza l’autorizzazione dei genitori;
- un’immagine che ritrae una persona non famosa isolata dal contesto e senza l’autorizzazione dell’interessato;
- un’immagine che ritrae una persona non famosa anche in una porzione piccola della foto (ripresa da lontano) ma con il volto riconoscibile (conta la dimensione logica, non la dimensione fisica).
QUALI FOTO POSSO PUBBLICARE SU FACEBOOK?
Ed ecco, invece, alcuni esempi delle foto che posso pubblicare su Facebook senza chiedere l’autorizzazione di persone estranee:
- l’immagine di una persona non famosa il cui volto è riconoscibile ma inserito in un contesto la cui visione è limitata ad un pubblico circoscritto ed identificato (ad esempio visibile da una cerchia ristretta di amici e non a chiunque visiti la mia pagina). In questo caso si può parlare non di pubblicazione ma di uso privato della foto;
- l’immagine di un luogo pubblico o di un evento in cui una o più persone siano riconoscibili purché non siano determinanti all’economia della foto, cioè che non siano in primo piano ma ritratte in modo accidentale (ad esempio: fotografo il Colosseo e nell’immagine si vedono dei passanti ritratti per caso);
- l’immagine di persone isolate da un contesto ma il cui volto non è riconoscibile;
- l’immagine di una parte del corpo di un’altra persona che non sia il volto (fate voi l’esempio che vi venga in mente). La legge, infatti, tutela la privacy del volto, non di altri dettagli che una persona qualunque non sarebbe in grado di identificare;
- l’immagine di un minore il cui volto non è riconoscibile;
- l’immagine la cui pubblicazione sia connessa a finalità normalmente estranee a chi pubblica su Facebook. Si tratta di finalità di giustizia, di polizia, scientifiche, culturali o didattiche.
COME COMPORTARCI SE SIAMO NOI LE VITTIME?
Dobbiamo innanzitutto diffidare il responsabile con una raccomandata a.r,(niente messaggio o mail), dopodiché denunciare l’accaduto alla Polizia postale o ai Carabinieri.
In alternativa potremo recarci alla procura della Repubblica e depositare la querela, preferibilmente accompagnati da un avvocato. Questo per quanto riguarda l’applicazione della sanzione penale
Per chiedere invece il risarcimento del danno è necessario agire in via civile, così come, sempre in via civile, è possibile ottenere dal Tribunale un provvedimento di urgenza che ordini al responsabile la cancellazione della foto.
Ultima precisazione importante: la richiesta di cancellazione può anche essere retroattiva, cioè arrivare dopo un primo consenso. In tal caso, chi ha pubblicato l’immagine è tenuto a cancellarla. Un caso paradigmatico è quello della coppia che si separa: dopo la cancellazione del matrimonio l’uno dei due può chiedere la rimozione dal profilo dell’ex di tutte le foto scattate insieme e di quelle del matrimonio.
È esclusa, invece, la responsabilità di Google o di Facebook a cui è inutile chiedere il risarcimento del danno.
La responsabilità ricade quindi sempre sull’utente che pubblica la foto su Facebook o su qualsiasi altro sito internet. Solo a questi spetta l’obbligo di ottenere il consenso dell’avente diritto prima di pubblicare on line una fotografia o un video che lo riguardi.
Per qualunque informazione o In caso di necessità di assistenza legale specializzata per problemi di Privacy e Dati personali e richieste di risarcimento danni, non esitare a contattarci tramite la sezione del sito dedicata ai contatti.