Martedì, 02 Giugno 2020 06:01

Danni derivanti da un errore del medico. Come fare causa per ottenere dei risarcimenti.

Sono tante le casistiche di malasanità e danno per errore del medico o dell’ospedale o struttura sanitaria. Quali sono le responsabilità professionali e come fare causa per ottenere i risarcimenti, e  quali sono i tempi e le varie casistiche? 

Danno da errore medico e responsabilità

La responsabilità medica subentra quando il medico sottopone al paziente una terapia sbagliata, anche se dovuta da una diagnosi errata. Ciò può comportare un peggioramento delle condizioni di salute del paziente. L’errore medico legittima il paziente a richiedere il risarcimento del danno.

Quando il medico o la struttura sanitaria è responsabile dell’errore?

Si considera errore medico una scelta terapeutica non adeguata che procura al paziente un peggioramento della sua situazione clinica, creando un danno. Questo principio generale, vale sia in caso di intervento chirurgico non eseguito in modo corretto, sia in caso di terapie e somministrazione di farmaci che hanno provocato un danno clinico del paziente, o ad esempio nei casi di assunzione di un determinato farmaco che associato ad altri farmaci ha causato delle complicazioni.

La casistica delle responsabilità per un errore medico in cui, in caso di danno,  è possibile agire in una causa civile per il riconoscimento del risarcimento è ampia, e comprende per esempio, diagnosi sbagliata, diagnosi ritardata, dimostrando che il ritardo ha pregiudicato lo stato di salute del paziente; esami clinici omessi  che avrebbero potuto chiarire meglio la patologia del paziente, , cure post intervento errate o insufficienti, lesioni fisiche o psichiche derivanti da interventi chirurgici errati o a seguito di un parto malriuscito, malattie e infezioni contratte in ospedale, infezioni da trasfusioni.

Chi sono i soggetti tenuti al risarcimento?

Nel caso in cui è certo che un errore medico abbia provocato un danno, allora il paziente o la sua famiglia è legittimata a richiedere risarcimento. Al medico, che ha stabilito la diagnosi, somministrato la terapia, eseguito l’intervento, ecc, ma anche alla struttura ospedaliera nella quale il medico in regime di convenzione o in qualità di dipendente risulta operare.

La struttura ospedaliera, in ogni caso, può essere sempre oggetto di richiesta di risarcimento in tutti i casi in cui il danno al paziente deriva dalla qualità dei macchinari che mette a disposizione dei medici con cui collabora. E ciò anche nel caso in cui il paziente abbia scelto di farsi curare in una determinata struttura ma da un professionista di sua esclusiva fiducia e scelto all’esterno della struttura stessa.Ovviamente in caso di intervento effettuato in una struttura pubblica la richiesta dovrà essere sempre inviata anche all’ASL di riferimento.

Quale procedura

Con la riforma Gelli-Bianco il nostro Legislatore è intervenuto in materia di responsabilità medico-sanitaria, introducendo importanti novità procedurali, da tenere bene a mente per chi, vittima di malasanità, intendesse agire in giudizio contro il medico o la struttura sanitaria ritenuta responsabile.

Innanzitutto, è imprescindibile recuperare tutta la propria documentazione medica e la cartella clinica in possesso del medico/struttura sanitaria. Le strutture, peraltro, sono tenute a restituire la cartella clinica del paziente che la richiede entro 7 giorni, prolungabili fino a 30 nel caso in cui vi siano delle integrazioni.

Dopodiché, è consigliabile rivolgersi ad un avvocato, competente in materia di responsabilità medico-sanitaria, che sappia indirizzare e guidare il danneggiato lungo tutto il percorso giudiziario, che spesso si rivela lungo e tortuoso.

Dal punto di vista processuale, il danneggiato, prima di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, deve necessariamente avviare una procedura conciliativa, che può assumere o la forma della mediazione di cui al Decreto legislativo n. 28 del 2010 o quella dell’accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite prevista dall’art. 696 bis del codice di procedura civile.

Quest’ultima possibilità, prevede che la parte danneggiata, tramite il proprio difensore, ha la possibilità di proporre, dinanzi al Giudice competente, un ricorso per chiedere l’espletamento di una consulenza tecnica in via preventiva ai fini dell’accertamento della sussistenza del fatto illecito e della determinazione del conseguente risarcimento.

Il consulente tecnico nominato dal Giudice tenterà, prima di tutto, di far conciliare le parti e, se questo tentativo va a buon fine, il processo verbale della conciliazione costituirà titolo esecutivo al fine di procedere con la procedura esecutiva per ottenere il risarcimento del danno subito, in caso contrario, ciascuna parte potrà invece chiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

È bene tenere a mente che la domanda del giudizio civile ordinario diventa procedibile solo se è stato esperito il tentativo di conciliazione o se lo stesso non si è concluso nel termine perentorio di sei mesi dalla data del deposito del relativo ricorso ex art. 696 bis c.p.c.

Consulenza di parte

Il primo passo da compiere è rappresentato dalla consulenza di parte. Preliminarmente, dunque, il paziente che ritenga che il peggioramento delle proprie condizioni di salute sia conseguenza immediata e diretta di un errore medico dovrà, dopo aver raccolto tutta la documentazione medica relativa al percorso diagnostico-prognostico-terapeutico seguito, sottoporre la questione ad un medico legale con competenze specialistiche nel campo della medicina in cui il futuro (ed eventuale) attore si ritenga danneggiato, sempre con l’assistenza di un avvocato. Il parere – redatto in una relazione – del medico legale è necessario, trattandosi di questioni estremamente tecniche, per meglio comprendere se i dubbi del paziente possano considerarsi fondati o meno.

Entro quanto tempo si può chiedere il risarcimento?

Il risarcimento può essere richiesto va richiesto entro 10 anni, ma ovviamente è buona norma avviare il prima possibile ogni intervento.Il termine per richiedere il risarcimento dei danni inizia a decorrere non da quando abbiamo avuto consapevolezza della patologia contratta, ma dal momento in cui siamo venuti a conoscenza del fatto che tale patologia sia stata determinata proprio dagli errori diagnostici o terapeutici del medico che l’ha curata. Non conta dunque il verificarsi del danno, ma la cognizione del rapporto di causa/effetto tra tale danno e l’errore del dottore.

Così, ad esempio, nel caso di un intervento chirurgico all’esito del quale il paziente perda la sensibilità di un arto o riporti un deficit motorio, non conta il momento in cui quest’ultimo si accorge del sintomo, quanto quello – successivo – in cui verosimilmente un altro medico lo informi che tale patologia abbia la propria causa nell’intervento eseguito dal collega.

La responsabilità penale del medico

In fine, vale la pena precisare che il comportamento del medico che procura al paziente un peggioramento delle sue condizioni di salute, oltre a creare i presupposti per un risarcimento del danno, potrebbe integrare anche il reato di lesioni personali colpose, secondo l’art. 590 del codice penale. Oppure in caso di decesso del paziente a causa dell’errore medico, il reato si potrebbe trasformare in omicidio colposo secondo l’art. 589 del codice penale.

Pertanto, oltre a conoscere i propri diritti, è fondamentale rivolgersi ad un avvocato, competente in materia di responsabilità medico-sanitaria, che sia in grado di fornire il sostengo necessario dal punto stragiudiziale e medico-legale, che nell’eventuale e successiva fase processuale.

Se pensi di avere subito un danno da responsabilità medica e hai bisogno di assistenza legale, contattaci per una consulenza.