Contravvenzione per eccesso di velocità: oltre al cartello, anche la pattuglia della polizia non può essere nascosta. Immagina di percorrere una lunga strada statale e di trovare, ai margini di essa, il famigerato cartello con l’avviso «Attenzione: controllo elettronico della velocità». Non vedendo però, poco dopo, alcuna pattuglia della polizia con l’autovelox, procedi diritto senza rallentare.
Senonché, con la coda dell’occhio, ti accorgi solo all’ultimo di essere passato davanti a un agente della municipale, nascosto tra i cespugli, oltre il guardrail. Accanto a lui c’era la famigerata macchinetta, posizionata sul classico treppiedi. Convinto di essere stato fotografato e che, di lì a poco, riceverai a casa la raccomandata con la contravvenzione, ti chiedi se questa procedura sia legittima. Il tuo quesito legale è dunque il seguente: se l’autovelox non è visibile, la multa è valida?
A chiarire le idee su tale delicato aspetto è una recente ordinanza della Cassazione [1]. La Corte è tornata sullo spinoso argomento degli autovelox nascosti. Non è la prima volta che lo fa. Sul punto la giurisprudenza è stata spesso divisa. Da un lato ci sono i tribunali che hanno ritenuto sufficiente, ai fini della validità del verbale, la semplice visibilità del segnale stradale con l’avviso preventivo. Dall’altro lato c’è l’orientamento – più favorevole all’automobilista – secondo cui la polizia non può artificiosamente e maliziosamente nascondersi dietro la vegetazione: la pubblica amministrazione infatti deve agire non “a sorpresa” ma secondo trasparenza. Quale tra questi due indirizzi ha sposato la Suprema Corte?
Autovelox nascosto: la multa è nulla
Secondo la Corte bisogna preferire la seconda interpretazione, quella cioè che richiede la visibilità non solo del cartello, ma anche della pattuglia. Questo non significa però che il poliziotto debba posizionarsi proprio a ridosso della strada per farsi vedere da chi transita. L’autovelox ben potrebbe essere coperto da un albero o da una curva, normali e naturali ostacoli che possono frapporsi all’occhio umano. Ma non si può trattare di un espediente studiato ad arte per far cadere in errore i conducenti. In buona sostanza, non ci può essere un atteggiamento doloso da parte delle forze dell’ordine.
Visibilità del cartello
Per i giudici della Cassazione non è sufficiente che sia visibile solo il cartello destinato a «segnalare la presenza dell’apparecchiatura per il rilevamento della velocità», né che questo sia posto «a distanza regolamentare». Proprio a riguardo ricordiamo che:
- la distanza minima tra cartello e autovelox non è fissata dalla legge. La Cassazione dice che il primo deve essere posto con adeguato anticipo rispetto al secondo, tenendo quindi conto delle condizioni di viabilità, del traffico, del tipo di strada;
- la distanza massima tra cartello e autovelox è di 4 km. Questo significa che, superato tale lasso di spazio, o il cartello viene ripetuto o l’eventuale autovelox è illegittimo;
- il cartello con l’avviso deve essere visibile. Non può cioè essere troppo piccolo, né rovinato da spray, né coperto da vegetazione;
- il cartello con l’avviso deve essere ripetuto dopo ogni intersezione di strada, a beneficio di coloro che provengono dalle vie alternative e si immettono sulla strada principale.
Visibilità della postazione della polizia e dell’autovelox
Come appena detto, secondo la Cassazione, la visibilità del cartello con l’avviso del controllo elettronico della velocità non può essere, da solo, sufficiente per ritenere valida la multa. Ciò perché il Codice della strada [2] specifica che «le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere ben visibili» e aggiunge che «la loro necessaria visibilità» costituisce «condizione di legittimità dell’accertamento». Con la conseguente nullità della multa in difetto di detto requisito, come affermato già dalla Cassazione in altre pronunce [3].
Il principio sancito dalla Cassazione è appunto quello della necessaria visibilità dell’autovelox, da valutare caso per caso, sullo stato dei luoghi. Secondo una sentenza del 2017 [3], quando l’autovelox è collocato al termine di un filare di alberi – in particolare gli ultimi due – esso non può essere facilmente avvistato dai conducenti, il che rende palese la violazione delle norme del Codice della strada citate poc’anzi. Risultato: la multa è nulla e può essere contestata davanti al giudice di pace. Leggi Autovelox tra due alberi: multa nulla.
Resta tuttavia il problema – evidenziato dal tribunale di Ancona [4] – dell’onere della prova: spetta cioè al ricorrente che impugna la contravvenzione dimostrare che l’autovelox non era visibile, eventualmente con fotografie. E sul punto, non potendo il giudice sindacare le modalità organizzative del servizio di rilevamento in termini di impiego di uomini e mezzi, egli dovrà solo valutare la sussistenza di eventuali comportamenti fraudolenti ai danni degli utenti della strada.
Tra l’altro nessuna norma impone all’amministrazione il dispiegamento di una pluralità di pattuglie per garantire l’immediata contestazione delle violazioni del Codice della strada, e, in particolare, di quelle sui limiti di velocità, legittimamente accertate con il corretto uso della moderna tecnologia [5].
[1] Cass. ord. n. 6407/19 del 5.03.2019.
[2] Art. 142 co. 6 bis cod. strada.
[3] Cass. sent. n. 25392/2017.
[4] Trib. Ancona sent. n.1569/2014.
[5] Cass. S.U. sent. 3936/2012.