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Domenica, 15 Marzo 2020 21:01

Coronavirus, gli obblighi e i reati: le sanzioni solo dopo un processo

Le sanzioni non sono decise dalle forze dell’ordine che controllano le strade in questi giorni: i verbali di accertamento non contengono bollettini da pagare.

In questi giorni si affastellano numerose notizie sulle prescrizioni imposte con i decreti urgenti emessi per contenere l’emergenza epidemica del coronavirus.

Purtroppo molte testate giornalistiche continuano a diffondere informazioni errate, anche in relazione alle fattispecie di reato che possono essere contestate a chi tenga comportamenti vietati.

Come noto, a causa dei provvedimenti restrittivi emanati dal governo, a causa del diffondersi del COVID-19, sono state previste una serie di sanzioni, anche di carattere penale, per chi non dovesse rispettare tali provvedimenti.

Così, in un momento in cui la chiarezza è l’unica cosa davvero fondamentale, quantomeno per cercare di mantenere la calma ed evitare comportamenti irrazionali, talvolta sconclusionati, proviamo a spiegare cosa rischia chi viola le nuove regole, introdotte per il contenimento del Coronavirus, non prima di avere ripetuto quel che ormai tutti dovrebbero sapere.

Per rallentare il contagio è essenziale evitare assembramenti e incontri, sicché il metodo migliore è rimanere all’interno della propria abitazione, a meno di necessità non rinviabili, bisogna persino evitare di uscire per svagarsi o per una semplice passeggiata.

Eppure, secondo gli ultimi dati del Viminale, dall’entrata in vigore del decreto, sono state denunciate circa 30.000 persone per violazione delle misure restrittive e oltre 1.000 per false dichiarazioni.

Detto questo, cerchiamo di capire quali sono le condotte vietate dalla legge e quali sono le sanzioni.Oggi, in tutto il territorio nazionale, sono queste le regole:

● evitare spostamenti non motivati da «comprovate esigenze lavorative» «situazioni di necessità» oppure «motivi di salute», attestabili da un’autodichiarazione, da esibire alle forze dell’ordine (o ai militari ad esse oggi equiparati);

● è fortemente consigliato a chi ha sintomi compatibili con il virus o la febbre oltre 37,5 ° C di restare presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali;

● vi è divieto assoluto per chi è sottoposto alla misura della quarantena o ha contratto il virus di uscire di casa;

● alcune attività, commerciali o meno, che comunque presuppongono la compresenza di più persone, sono chiuse o regolamentate.

Quali sanzioni penali seguono alla loro inadempienza?

Una generale: il mancato rispetto di uno qualunque degli obblighi descritti è punito ai sensi dell’art. 650 c.p., con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

E poi una specifica: un’autodichiarazione falsa integra il delitto previsto e punito dall’art. 483 c.p. con la reclusione fino a due anni.

Naturalmente, al di là delle regole recenti, restano le sanzioni per gli usuali comportamenti illeciti. Ad esempio chi, consapevole di essere contagioso, contagia volontariamente altre persone potrà rispondere di lesioni o anche di omicidio a seconda delle conseguenze provocate. Chi, invece, viola le regole di prudenza raccomandate, senza avere l’intenzione di diffondere il contagio, potrebbe essere accusato di lesioni o omicidio colposi.In entrambi questi casi, però, sarà necessario provare il nesso causale, ovvero che un determinato comportamento ha diffuso il virus. Chi “ci prova” ma non riesce potrebbe essere accusato di uno di questi delitti nella forma del tentativo.

Queste sanzioni, vale forse la pena dirlo, date le numerose richieste di chiarimenti derivate anche dalla confusione generata dai mass-media e soprattutto dai social network,  non possono essere decise, né determinate, né applicate direttamente dalle forze dell’ordine che controllano le strade in questi giorni.

In altri termini, quando ad esempio la polizia dovesse contestare una di queste violazioni, ciò non comporterà certamente l’emissione un verbale contenente già una sanzione, con magari la consegna di un “bollettino” da pagare, come nel caso di un divieto di sosta né, tantomeno, la affermazione della colpevolezza di un soggetto con la relativa iscrizione nel casellario giudiziale.

Infatti, la sussistenza di un reato può essere accertata, solo dalla competente Autorità Giudiziaria, con una sentenza emessa all’esito di un processo penale.

Dunque, quando i Pubblici Ufficiali hanno notizia di un qualunque reato, devono trasmetterla alla Procura della Repubblica che iscriverà un procedimento a carico del presunto responsabile; la sanzione sarà poi determinata da un Giudice solo al termine di un processo, insieme alla eventuale condanna.

Tuttavia per le condotte punite con il reato di cui all’art. 650 c.p., contestate in questi giorni, è possibile ipotizzare, (dato l’elevato numero di cittadini fermati) un robusto ricorso al decreto penale di condanna: che consiste in un procedimento speciale il cui scopo è quello di saltare sia l'udienza preliminare sia il dibattimento, disposto dal giudice su richiesta del pubblico ministero, quando quest'ultimo ritenga che possa essere applicata esclusivamente una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di pena detentiva, (purché non sia necessario applicare anche una misura di sicurezza), sanzione che se non opposta, diventa esecutiva.

Trattandosi l’art. 650 c.p. di una contravvenzione punita con pena alternativa (detentiva o pecuniaria), l’imputato però potrà sempre opporsi al decreto penale di condanna chiedendo l’oblazione che, qualora concessa, consentirà di estinguere il reato con il pagamento di una somma uguale alla metà del massimo della pena, e dunque evitare la tanto temuta iscrizione nel casellario giudiziale.

Pertanto, alla luce di quanto sopra appare opportuno rinnovare innanzitutto l’invito a diffidare dalle false informazioni fornite dai mass-media e dai social network ma, soprattutto, si esorta il cittadino a tenere un comportamento rispettoso delle regole e delle direttive impartite dal nostro Governo e a non uscire dalla propria abitazione, se non per i casi strettamente previsti, non solo per il rischio di contagio, ma anche per le conseguenze penali alle quali si potrebbe andare incontro.